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Detrazione Fiscale Spese extra scolastiche

In questo articolo parleremo delle detrazioni fiscali relative alle spese per le gite, attività extra scolastiche, viaggi studio cioè di tutte le spese sostenute per attività extra scolastiche o anche dentro l’orario ordinario introdotte dalle scuole.

Rientrano per esempio le spese sostenute per il sostenimento di corsi teatro, o per attività sportive e anche gite o visite guidate e le spese per la frequentazione di corsi di lingua straniera.

L’ammontare massimo della spesa riconosciuta come fiscalmente detraibile, attualmente è pari a € 800,00 per anno di imposta per ciascuno studente a carico fiscalmente.


Le seguenti attività possono essere assimilate a quelle della retta scolastica:

· corsi di lingua

· lavoratori teatrali

· corsi di teatro

· lavoratori scientifici

· corsi di danza

· ginnastica

· attività sportive in genere

· corsi di recupero

La circostanza che sia svolto al di fuori o entro l’orario scolastico non è condizione dirimente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale. Non è nemmeno obbligatoria la frequenza. La dimostrazione del pagamento, invece, è necessaria. Il pagamento può essere effettuato mediante qualsiasi forma, dimostrabile, però, attraverso la ricevuta rilasciata dalla scuola, nella quale è necessario indicare il codice fiscale dell'alunno.

Il riferimento normativo delle detrazioni fiscali, Articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir stabilisce:

Lettera e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; lettera e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente.

La detrazione fiscale Irpef sarà riconosciuta e quindi detraibile anche nel caso in cui la quota sia indirizzata ad una società terza (associazione, scuola privata,.) che organizza il corso e a cui la scuola si appoggia.

L’importante però è che sia una attività deliberata dalla scuola e che rientri nell’ambito dell’offerta formativa della scuola stessa. Il costo di un corso di teatro, ad esempio, al di fuori di questo non sarà detraibile fiscalmente.

 
 
 

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