Detrazione Fiscale Spese extra scolastiche
- Michele Corriano
- 28 set 2020
- Tempo di lettura: 2 min
In questo articolo parleremo delle detrazioni fiscali relative alle spese per le gite, attività extra scolastiche, viaggi studio cioè di tutte le spese sostenute per attività extra scolastiche o anche dentro l’orario ordinario introdotte dalle scuole.
Rientrano per esempio le spese sostenute per il sostenimento di corsi teatro, o per attività sportive e anche gite o visite guidate e le spese per la frequentazione di corsi di lingua straniera.
L’ammontare massimo della spesa riconosciuta come fiscalmente detraibile, attualmente è pari a € 800,00 per anno di imposta per ciascuno studente a carico fiscalmente.
Le seguenti attività possono essere assimilate a quelle della retta scolastica:
· corsi di lingua
· lavoratori teatrali
· corsi di teatro
· lavoratori scientifici
· corsi di danza
· ginnastica
· attività sportive in genere
· corsi di recupero
La circostanza che sia svolto al di fuori o entro l’orario scolastico non è condizione dirimente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale. Non è nemmeno obbligatoria la frequenza. La dimostrazione del pagamento, invece, è necessaria. Il pagamento può essere effettuato mediante qualsiasi forma, dimostrabile, però, attraverso la ricevuta rilasciata dalla scuola, nella quale è necessario indicare il codice fiscale dell'alunno.
Il riferimento normativo delle detrazioni fiscali, Articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir stabilisce:
Lettera e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; lettera e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente.
La detrazione fiscale Irpef sarà riconosciuta e quindi detraibile anche nel caso in cui la quota sia indirizzata ad una società terza (associazione, scuola privata,.) che organizza il corso e a cui la scuola si appoggia.
L’importante però è che sia una attività deliberata dalla scuola e che rientri nell’ambito dell’offerta formativa della scuola stessa. Il costo di un corso di teatro, ad esempio, al di fuori di questo non sarà detraibile fiscalmente.
Comments