Distribuzione Carburanti e corrispettivi fuel: l’obbligo slitta dal 1° Luglio al 1° Settembre 2020
- Michele Corriano
- 23 apr 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Con provvedimento prot. n. 0171426/2020 del 22 Aprile 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha disposto il rinvio dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi fuel, così come delineato in precedenza dal provvedimento n. 1435588 del 30 dicembre 2019.
L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha previsto
l’obbligatorietà, a partire dal 1° Luglio 2018, della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (definiti corrispettivi fuel).
Tali obblighi sono divenuti operativi in forza di specifici Provvedimenti, che sono stati emanati tenendo in considerazione il fatto che la norma prevede modalità e termini graduali per l'adempimento anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.
La novità introdotta dal provvedimento prot. n. 0171426/2020 del 22 aprile 2020 riguarda appunto il termine del 1° Luglio 2020, che viene spostato al 1° Settembre 2020.
Pertanto, fermi restando gli obblighi in capo ai soggetti già obbligati in forza dei passaggi precedenti, gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri, dovranno obbligatoriamente procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi fuel a partire dal 1° Settembre 2020 invece che dal 1° Luglio 2020.
Per completezza si ricorda che, in forza di quanto disposto già con il provvedimento del 30 Dicembre 2019, è possibile effettuare la trasmissione telematica con cadenza trimestrale, invece che mensile. Tale facoltà è concessa ai soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente. In questo caso, la trasmissione dei dati può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Si presti infine attenzione al fatto che a subire uno slittamento è solo il termine del 1° Luglio 2020, spostato come si è detto al 1° Settembre 2020, mentre resta inalterato al 1° Gennaio 2021 l’avvio dell’obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio (ovvero tutti quelli non già obbligati in precedenza).
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