Il nuovo calendario fiscale 2020
- Michele Corriano
- 20 mar 2020
- Tempo di lettura: 2 min
A causa delle misure restrittive adottate sul nostro territorio, anche con il DPCM 11 marzo 2020 con cui è stata prevista la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di beni di prima necessità, fino al 25 marzo, il DL contiene misure di sostegno per i contribuenti consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti. Vediamo nel dettaglio le prossime scadenze.
1-Versamenti nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL esclusivamente per i titolari di impresa con un volume d'affari superiore ai 2 Milioni di Euro----->20 MARZO
2-Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale----->30 GIUGNO
3-Rata rottamazione ter------>1 GIUGNO
4-Rata saldo e stralcio------->1 GIUGNO
5-Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:
· cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
· avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP);
· avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
Un'unica soluzione entro il 30 GIUGNO
6-Un'unica soluzione entro il 1° Giugno (il 31 maggio è domenica) o
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di Maggio rivolto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione e attività turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. La sospensione è relativa alle seguenti imposte:
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi INPS e premi INAIL.
7-Sospensione versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
Esclusivamente per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Sospensione versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile
Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;
La scadenza di tali versamenti è prorogata al 1° giugno 2020.
Commentaires