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Obbligo di pubblicazione dei contributi

La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. È obbligatorio per le imprese e le associazioni pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, se gli stessi superano, nell’arco dell’anno, l’importo totale di 10 mila euro.

Chi è interessato


Sono interessate tutte le imprese (sia ditte individuali, che società di persone e di capitali) e le associazioni che nel corso del 2020 hanno percepito contributi pubblici per un importo cumulativo superiore a 10 mila euro. Si sommano i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, dalla Camera di commercio e/o di altri enti.


Come si effettua la pubblicità


La normativa prevede che:


- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario, la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nella nota integrativa;

- per tutti gli altri soggetti (ditte individuali, società di persone, associazioni, forfettari e minimi) la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nel proprio sito internet o, qualora non si disponga di sito internet, nel sito della propria associazione di categoria di appartenenza.


Le informazioni obbligatorie


Le informazioni obbligatorie devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico. In particolare, vanno indicati:


- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

- denominazione del soggetto erogante;

- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;

- data di incasso;

- causale.


Esempio di informazione:

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Sanzioni


L’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta l’applicazione:


- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);

- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.


Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto. Le suddette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.



 
 
 

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