Versamento acconto IVA 2020 in scadenza il 28 dicembre
- Michele Corriano

- 17 dic 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 27 gen 2021
Ci avviciniamo al pagamento dell'acconto IVA 2020 in scadenza il giorno 28 dicembre prossimo.
Quest’anno a causa della emergenza epidemiologica sono stati previsti diversi interventi a vantaggio di cittadini e imprese che hanno fatto slittare al 2021 diversi pagamenti, tra questi vi è anche il caso dei contribuenti “sospesi” dal versamento dell’acconto IVA 2020 (ai sensi dell'art 2 del DL n 157/2020)
Soggetti sospesi dal Ristori quater
Soggetti sospesi grazie all’agevolazione prevista ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 157/2020 noto come Ristori quater i seguenti contribuenti:
soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019;
soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con el ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020;
soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del D.L. n. 149/2020.
I versamenti sospesi possono essere effettuati:
in un’unica soluzione entro il 16.3.2021
mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021
Soggetti esclusi
Soggetti esclusi dal versamento entro il 28 dicembre:
i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta
i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
i oggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;
i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno,
i soggetti che applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011;
i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2020 con applicazione del regime ordinario in quanto non ha una base di riferimento per il 2019;
le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);



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